Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

 

Premessa

Il decreto legislativo n. 24/2023 (di seguito anche “Decreto”) ha dato attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea o di disposizioni normative nazionali.

In ossequio al citato Decreto, e in coerenza con le Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), CETMA (di seguito “la Società”) assicura un proprio canale di segnalazione (di seguito anche “Portale Whistleblowing” o solamente “Portale”) che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società favorisce l’utilizzo del whistleblowing quale misura di prevenzione dei rischi, incoraggiando la segnalazione delle violazioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 come declinate nella presente procedura e a tutela dell’integrità della Società, ponendo in essere le più opportune forme di tutela in merito.

In particolare, la finalità della presente Policy è quella di attuare quanto normativamente previsto in materia di whistleblowing, con particolare riguardo a:

  1. i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
  2. l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
  3. i canali di segnalazione;
  4. il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
  5. i termini procedurali;
  6. la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge.

 

 

 

DEFINIZIONI

 

 

A.N.AC.

L’Autorità Nazionale Anti Corruzione, di cui all’art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» (legge n. 190/2012).

DECRETO

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

VIOLAZIONI

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Policy.

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI

Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli considerati dal Decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

MOG 231

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

SEGNALAZIONE o SEGNALARE

La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

SEGNALAZIONE INTERNA

La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Policy.

SEGNALAZIONE ESTERNA

La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto.

DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE

Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

SEGNALAZIONE ANONIMA

La segnalazione di violazioni pervenute alla Società, redatta senza l’indicazione dell’identità del segnalante.

DENUNCIA

La denuncia effettuata presso l’Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) ai sensi di quanto previsto dalla legge.

SEGNALANTE o SEGNALARE

La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

FACILITATORE

Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

ALTRE PERSONE MERITEVOLI DI TUTELA

Oltre ai facilitatori, altre persone che sono collegate al segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, ad esempio: i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

CONTESTO LAVORATIVO

Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria.

 

PERSONA

COINVOLTA

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

RITORSIONE

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SEGUITO

L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

 

 

 

RISCONTRO

Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell’archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, nell’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un’Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l’inchiesta interna o l’indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

ODV

Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

RESPONSABILE WHISTLEBLOWING              

Soggetto interno all’azienda in grado di garantire il rispetto dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza e specificamente formato (art. 4 co. 2 del Decreto) cui è affidata la gestione della segnalazione interna in conformità a quanto previsto dalla presente Policy.

 

 

 

NORME GENERALI

  1. Ambito di applicazione
  1. La presente Policy si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, così come individuate e descritte all’art. 3 della presente Policy (“Oggetto della segnalazione”) sulla base del Decreto.
  2. Sono esclusi dalla presente procedura gli obblighi informativi verso l’OdV previsti dal MOG231 finalizzati allo scambio di informazioni, per i quali rimangono attivi i preposti canali di comunicazione tramite posta elettronica.
  1. Persone che possono effettuare la segnalazione
  1. Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti di cui all’art. 3 del Decreto, ovverosia dalle seguenti persone:
  1. i dipendenti, a qualsiasi titolo, della Società;
  2. i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
  3. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società;
  4. i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
  5. i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
  1. Le segnalazioni possono essere effettuate dalle persone di cui al comma 1:
  1. quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
  2. quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  3. durante il periodo di prova;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

In tutti i casi di cui sopra trovano applicazione le tutele di cui agli artt. 13 e seguenti della presente Policy.

  1. Oggetto della segnalazione
  1. La segnalazione deve avere ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231)[1].
  2. La presente Policy ed il Decreto non si applicano:
  1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
  3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
  1. Segnalazione anonima
  1. La segnalazione anonima è ammessa.
  2. La Società prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).
  3. Al segnalante anonimo successivamente identificato si applicano le tutele previste nella presente Policy in ossequio all’art. 16 co. 4 del Decreto.

SEGNALAZIONE INTERNA

  1. Modalità per effettuare la segnalazione interna
  1. Il segnalante può effettuare la segnalazione interna mediante una delle seguenti modalità, alternative tra loro (previste dal MOG231 della Società in applicazione dell’art. 4 co. 1 ultimo periodo del Decreto):
  1. in forma scritta, tramite il Portale Whistleblowing disciplinato dalla presente Policy;
  2. in forma orale, mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, con il Responsabile Whistleblowing della Società. La richiesta di incontro diretto deve essere inoltrata tramite accesso al Portale Whistleblowing.
  1. Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza, è raccomandato l’utilizzo della forma scritta.
  2. La segnalazione deve essere effettuata con spirito di responsabilità, in buona fede e circostanziata con informazioni il più possibile precise, in modo da renderla verificabile.
  1. Il Portale Whistleblowing
  1. Il Portale Whistleblowing è il canale che la Società mette a disposizione per effettuare segnalazioni in forma scritta, garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto.
  2. La Società mette a disposizione nella bacheca aziendale, nella rete intranet aziendale e in apposita sezione del sito corporate, informazioni chiare sul canale interno di segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
  3. Il Portale Whistleblowing è raggiungibile all’indirizzo https://cetma.segnalazioni.net.
  4. Il Portale non prevede registrazione. Il segnalante può decidere di fornire o non fornire le proprie generalità nell'effettuare la segnalazione o nel compiere eventuali attività successive alla stessa.
  5. Nel momento dell’invio della segnalazione il Portale rilascerà al segnalante un Codice Identificativo Univoco. Il Codice Identificativo non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Si raccomanda al segnalante di custodire con la dovuta diligenza tale Codice, il quale servirà per accedere al Portale, dopo aver effettuato la segnalazione, al fine di compiere attività successive alla stessa (es: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità; rispondere ad eventuali domande di approfondimento).
  6. Il Portale permette, inoltre, di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra segnalante e ricevente assicurando, su volontà del segnalante, l’anonimato.
  1. Soggetti deputati alla ricezione
  1. La gestione della segnalazione interna è affidata ad un soggetto interno alla Società (d’ora innanzi Responsabile Whistleblowing), autonomo e specificamente formato (art. 4 co. 2 del Decreto) che verrà individuato da CETMA in coerenza con il proprio assetto organizzativo.
  2. CETMA individuerà la risorsa che erogherà tale servizio, selezionandola tra personale specificamente formato, dotato dei requisiti di autonomia richiesti dal Decreto.
  3. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto il Responsabile Whistleblowing, oppure sia coinvolto a qualunque titolo nella vicenda oggetto della segnalazione o qualora lo stesso sia portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse in conflitto, anche solo potenziale, con quello del Segnalante o della Società, questo è tenuto ad astenersi da ogni attività di gestione della segnalazione.
  4. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Responsabile Whistleblowing devono essere trasmesse a quest’ultimo tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante (art. 4 comma 6 del Decreto).
  1. Gestione della segnalazione interna
  1. Una volta ricevuta la segnalazione, il Responsabile Whistleblowing svolge le attività di cui all’art. 5 del Decreto:
  1. entro 7 giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
  2. mantiene interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  4. fornisce riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
  1. Lo svolgimento delle suddette attività è suddiviso nelle fasi disciplinate infra agli artt. 9 e seguenti.
  1. Fasi del procedimento di gestione della segnalazione
  1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi:
  1. registrazione;
  2. valutazione preliminare;
  3. istruttoria;
  4. conclusione e trasmissione.
    1. Fase di registrazione
  1. Ogni segnalazione pervenuta:
  1. viene registrata sul registro riservato alle segnalazioni whistleblowing, con attribuzione di un codice univoco progressivo e annotazione di data e ora di ricezione;
  2. viene scorporata rispetto ai dati identificativi del segnalante, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e sia possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante, ove consentito.
    1. Fase di valutazione preliminare
  1. Il Responsabile Whistleblowing effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
  1. verificare se la segnalazione sia ammissibile ai sensi dell’art. 3 “Oggetto della segnalazione” della presente Policy;
  2. ove necessario, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
  3. se del caso, identificare i soggetti terzi competenti all’adozione dei conseguenti provvedimenti: nel caso di segnalazione afferente condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), il Responsabile Whistleblowing informa tempestivamente l’OdV.
  1. Il Responsabile Whistleblowing procede immediatamente all’archiviazione della segnalazione nei casi di:
    1.  inammissibilità ai sensi dell’art. 3 “Oggetto della segnalazione” della presente Policy;
    2. manifesta infondatezza;
    3. genericità perdurante anche a seguito della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di cui al co. 1 lett. b) del presente articolo.
  2. Nei casi di archiviazione, il Responsabile Whistleblowing ne dà comunicazione al segnalante (a titolo di riscontro alla segnalazione) e, nel caso di segnalazione afferente condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), all’OdV.
    1. Fase istruttoria
  1. Ove necessario, e fuori dai casi di archiviazione, il Responsabile Whistleblowing avvia la propria attività istruttoria.
  2. Nel corso delle verifiche, il Responsabile Whistleblowing può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o di organi di controllo interno della Società, di volta in volta competenti o, ancora, di consulenti esterni specializzati nella materia oggetto della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all’accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
  3. Le strutture societarie interessate dall’attività di verifica del Responsabile Whistleblowing garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
  4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
  5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del segnalato e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il segnalato ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.
    1. Notizie sullo stato della segnalazione
  1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al Responsabile Whistleblowing sullo stato di avanzamento del procedimento.
  2. Il Responsabile Whistleblowing, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro un termine ragionevole.
    1. Conclusione e trasmissione
  1. Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria, la segnalazione sia ritenuta infondata, il Responsabile Whistleblowing procede all’archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante. 
  2. Nel caso in cui, all’esito della istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il Responsabile Whistleblowing inoltra la segnalazione ai Soggetti Apicali della Società funzionalmente competenti, agli organi di controllo interno e alle Funzioni Aziendali interessate per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società, ivi compresa la possibile attivazione del sistema disciplinare; inoltra all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per i profili di rispettiva competenza, ivi compresa la verifica del rispetto del sistema disciplinare di cui al MOG231.
  3. Nella trasmissione ai Soggetti di cui al comma 2, il Responsabile Whistleblowing comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.
  4. In ogni caso, il Responsabile Whistleblowing invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro nel rispetto dei termini di cui all’art. 8 lett. d) della presente Policy (“Gestione della segnalazione interna”).
  1. Riservatezza dell’identità del Segnalante
  1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12 co. 1 del Decreto).
  2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, all’uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (art. 12 co. 2 del Decreto).
  3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (art. 12 co. 3 del Decreto).
  4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità (art. 12 co. 5 del Decreto).
  5. È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, della presente Policy nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (art. 12 co. 6 del Decreto).
  6. La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante (art. 12 co. 7 del Decreto).
  7. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti (art. 12 co. 9 del Decreto).
  1. Soggetti ai quali sono rivolte le misure di protezione
  1. Le misure di protezione di cui al Capo III del Decreto si applicano:
  1. al segnalante;
  2. ai facilitatori;
  3. alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  4. ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
  5. agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
  1. Condizioni per la protezione della persona segnalante
  1. Le misure di protezione previste nel Decreto (capo III) si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
  1. al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito della presente Policy;
  2. la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente Policy.
  1. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
  2. Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare (art. 16 co. 3 del Decreto)".
  1. Divieto di ritorsione
  1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.
  2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.
  3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.
  4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al concetto di ritorsione, come definito dalla presente Policy, assumono valenza ritorsiva (art. 17 comma 4 del Decreto):
  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
  1. Limitazioni di responsabilità
  1. Ai sensi dell’art. 20 del Decreto non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in presenza delle condizioni di cui all’art. 15 della presente Policy.
  2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa (art. 20, co. 2, Decreto).
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse (art. 20, co. 3, Decreto).
  4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione (art. 20, co. 4, Decreto).
  1. Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali
  1. Tutte le comunicazioni tra il Responsabile Whistleblowing ed il segnalante devono avvenire tramite il Portale o comunque in modo da massimizzare la tutela della riservatezza.
  2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge e le specifiche competenze di Organi e Uffici, l’accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al Responsabile Whistleblowing.
  3. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018 (art. 13 co. 1 del Decreto).
  4. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente (art. 13 co. 2 del Decreto).
  5. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003 (art. 13 co. 3 del Decreto).
  6. Ai sensi dell’art. 14 co 1 del Decreto, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa di settore (Regolamento UE 2016/679).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

  1. Flussi informativi
  1. Il Responsabile Whistleblowing informa trimestralmente il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza circa il numero delle segnalazioni pervenute nel trimestre e i relativi sviluppi.
  1. Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing
  1. La Società garantisce adeguati percorsi formativi in tema di whistleblowing in favore dei Responsabile Whistleblowing.
  2. La Società garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di Whistleblowing al fine di evidenziare l’importanza dello strumento, favorirne l’utilizzo e prevenire pratiche distorte.
  3. La Società intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell’istituto e della presente Policy (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.).
  1. Violazioni della presente Policy
  1. La violazione della presente Policy costituisce condotta sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare previsto dal MOG231.

Allegati

Allegato 1 – Informativa Privacy

Allegato 2 – Allegato 1 al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 2

 

Allegato 1 INFORMATIVA PRIVACY

Premessa

 

La presente Informativa - da intendersi quale informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”) - viene resa da CETMA. con lo scopo di informarLa sull’uso dei dati personali di segnalanti, segnalati ed eventuali altri soggetti terzi coinvolti (di seguito anche gli “Interessati”), in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate nel documento intitolato “Policy di Whistleblowing” di CETMA, alla cui lettura si rimanda per ogni approfondimento.

Identità e dati di contatto del Titolare autonomo del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)

I Suoi dati personali saranno trattati in qualità di Titolare da CETMA (di seguito “Titolare”), con sede legale in S.S.7 Km.706 + 030 c/o Cittadella della Ricerca - 72100 Brindisi (BR), e-mail info@cetma.it, DPO dpo@cetma.it.

Tipologia di dati personali trattati

Il Titolare può venire a conoscenza, a seguito di una segnalazione, dei seguenti dati personali (riferiti al segnalante nel caso in cui la segnalazione non sia anonima e, eventualmente, al segnalato e/o ad ulteriori soggetti terzi indicati nella segnalazione):

  • Nome, cognome, data di nascita e indirizzo e-mail del segnalante unitamente alle altre informazioni che volesse rilasciare quali recapito telefonico, indirizzo postale, ecc.;
  • Nome, cognome del segnalato e/o di soggetti terzi, società ed area aziendale di appartenenza, nonché altre eventuali informazioni a questi riferibili che il segnalante decide di condividere per meglio circostanziare la propria segnalazione;
  • eventuali informazioni riferite al segnalato relative a vicende connesse alla commissione di reati o a procedimenti penali. Tali dati verranno trattati in conformità alla normativa vigente e, in particolare, in rispetto all’art. 10 del Regolamento.    

    

La segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa, né categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della segnalazione stessa.    

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali degli Interessati saranno trattati dal Titolare, per le finalità connesse all’applicazione della citata “Policy di Whistleblowing” ovvero al fine di gestire le segnalazioni ricevute, procedere all’accertamento dei fatti oggetto delle stesse e adottare i relativi provvedimenti.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c) ed f) del Regolamento, tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali e necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, avuto riguardo all’obbligo di apertura di uno o più canali per la trasmissione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, e per il perseguimento del connesso legittimo interesse del Titolare medesimo avente ad oggetto il mantenimento dell’integrità dell’organizzazione aziendale, nonché la prevenzione e la repressione di malversazioni, anche in attuazione del Modello Organizzativo 231 del Titolare.

Qualora la segnalazione contenga dati di natura particolare, gli stessi saranno trattati dal Titolare ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b) del Regolamento, al fine di consentire al Titolare medesimo di assolvere gli obblighi ed esercitare diritti specifici in materia di diritto del lavoro ed, eventualmente, anche ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera f), al fine di consentire al Titolare di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Modalità del trattamento

I trattamenti dei dati sono effettuati attraverso l’utilizzo di un portale raggiungibile al seguente indirizzo web https://cetma.segnalazioni.net. Il trattamento avverrà con logiche rispondenti alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante compilazione del modulo presente nella piattaforma è gestita con protocollo https. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura "asimmetrica" tramite coppia di chiave pubblica e chiave privata assegnata a ciascun utente, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Conservazione dei dati personali

Le segnalazioni e i dati personali ad esse riferiti saranno conservati per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni dalla chiusura di ciascuna segnalazione, ad eccezione del caso in cui sia avviata un’azione giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del segnalato o del segnalante; in detti casi i dati personali possono essere conservati fino a conclusione definitiva del procedimento giudiziario e/o disciplinare, anche se successiva alla scadenza del termine quinquennale.

Trasferimento dei dati all’estero

Gli eventuali dati personali comunicati non saranno oggetto di trasferimento all’estero.

 

Ambito di circolazione dei dati

Come indicato nella procedura, le segnalazioni e i dati ad esse riferiti saranno ricevuti dal Responsabile Whistleblowing nonché, se necessario, dall’Organismo di Vigilanza del Titolare.

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i suoi dati potranno altresì essere comunicati dal Titolare:

  • ad altri soggetti terzi che svolgono parte delle attività di trattamento e/o attività connesse e strumentali alle stesse per conto del Titolare. Tali soggetti saranno altresì nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. Tra questi si segnala la società DigitalPA S.r.l. che fornisce e gestisce la piattaforma tecnologica utilizzata per l’invio delle segnalazioni;
  • a singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare, a cui sono state affidate specifiche e/o più attività di trattamento sui suoi dati personali. A tali individui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali e vengono definiti come le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del trattamento;
  • all’Autorità Giudiziaria o altre Autorità esterne, per gli accertamenti del caso, secondo le modalità richieste dalla normativa vigente. 

I Suoi dati personali non saranno invece oggetto né di diffusione a destinatari indeterminati né di pubblicazione.

 

Diritti dell’interessato

 

Il Titolare Le riconosce la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (i.e. diritto di accesso ai dati personali, rettifica ovvero cancellazione degli stessi, limitazione di trattamento, portabilità dei dati personali, opposizione per motivi connessi alla propria situazione particolare).

Inoltre, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. I Suoi diritti potranno essere esercitati rivolgendosi via mail al Responsabile della protezione dei dati ovvero scrivendo al Titolare stesso, via mail o via posta ordinaria, agli indirizzi precisati nella presente informativa. Attraverso i medesimi recapiti, Lei potrà richiedere la lista aggiornata dei Responsabili del trattamento di volta in volta nominati dal Titolare.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), si fa presente che i diritti suindicati non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento, ovvero con reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, quando dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. L’esercizio dei medesimi diritti può in ogni caso essere ritardato, limitato o escluso per tutto il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenendo conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di riservatezza del segnalante. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy.

 

 

 

Allegato 2 - (Allegato 1 al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

Allegato

 

Parte I

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

ii) decreto legislativo15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);

vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;

xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione solvibilità II);

xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36/CE,2011/35/UE,2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36/CE,2011/35/UE,2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e2002/59/CE;

v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE,84/156/CEE, 84/491/CEE,86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,96/29/Euratom, 97/43/Euratom e2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE)n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE)n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;

iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/83/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;

iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

 

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

ix)regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

ii)regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] La società rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 2, co. 1 lett. a) n. 2 e dell’art. 3 co. 2 lett. b), primo periodo, del Decreto: Società che hanno adottato un MOG231 e che, nell’ultimo anno, non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.